AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI MAGGIO 2023 NEI COMUNI O FRAZIONI DI COMUNI DI CUI ALL’ALLEGATO 1 AL DECRETO LEGGE N. 61/23.
INFORMATIVA PER I CLIENTI FINALI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 565/2023/R/COM
In attuazione del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61 – noto anche come “Decreto Alluvione” – recante disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la deliberazione 267/2023/R/COM prevede interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 in parte del territorio dell’Emilia-Romagna (nelle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), in alcuni Comuni della provincia di Pesaro e Urbino e della Città metropolitana di Firenze. In particolare, la deliberazione 267/2023/R/COM, relativamente alle forniture di energia elettrica e gas site nei Comuni ovvero nelle frazioni dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto legge 61/23, dispone:
Sospensione dei termini di pagamento
La delibera disciplina la durata della sospensione automatica dei termini di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi ai sensi della deliberazione 216/2023/R/com prevedendo un periodo di sospensione di 4 mesi a decorrere dalla data del 1° maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023, fatti salvi i pagamenti già effettuati. Il cliente, ovvero l’utente, ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento siano stati sospesi.
Disposizioni in materia di morosità
Per i beneficiari della sospensione dei termini di pagamento non si applica, nel periodo di sospensione, la disciplina relativa alle sospensioni per morosità anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 1° maggio 2023. A tal fine:
a) il gestore del SII non procede alla limitazione, alla sospensione ovvero alla disattivazione per morosità e, nel caso abbia già eseguito una limitazione ovvero un’interruzione di fornitura, riattiva tempestivamente la fornitura limitata, sospesa o disattivata;
b) l’esercente l’attività di vendita si astiene dal presentare una richiesta di sospensione per morosità al distributore;
c) l’impresa distributrice di energia elettrica o gas naturale non dà seguito alle richieste di sospensione per morosità presentate dall’esercente l’attività di vendita e, nel caso abbia già eseguito una richiesta di sospensione ricevuta dopo il 1° maggio 2023, riattiva tempestivamente la fornitura sospesa.
Nei casi di morosità verificatasi precedentemente alla data dei sopracitati eventi alluvionali ovvero del 1° maggio 2023, le discipline della morosità trovano nuovamente applicazione dopo il termine della sospensione dei pagamenti. A tal fine gli esercenti l’attività di vendita sono tenuti a inviare nuovamente le comunicazioni di costituzione in mora.
Modalità di pagamento delle fatture
Gli importi i cui termini di pagamento siano stati sospesi, sono rateizzati senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti finali fermo restando la facoltà per i medesimi di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o di corrispondere gli importi dovuti in base ad un piano di rateizzazione di durata inferiore da concordare con il proprio fornitore.
Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene:
a) con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione;
b) in base a rate non inferiori a 20 €;
c) per un periodo pari a 12 mesi. Il periodo di rateizzazione può essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, qualora l’importo risulti inferiore a 20€.
Qualora l’importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura, sia inferiore a 50 € non è prevista la rateizzazione.
Deliberazione 390/2023/R/com del 3 agosto 2023
La nuova Deliberazione 390/2023/R/com del 3 agosto 2023 ha disposto la proroga, su richiesta, delle misure agevolative sopra descritte fino al 31 ottobre 2023, con conseguente posticipo dell’inizio del periodo di rateizzazione automatica a partire dal 1° novembre 2023.
Per poter beneficiare della proroga occorre inviare a goEnergy s.r.l. apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/00, con la quale si comunica che l’abitazione sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Per “integrità funzionale” si intende la condizione di abitabilità di un immobile ovvero la sua idoneità ad accogliere persone nei locali, nel rispetto dell’igiene e della sicurezza.
Clicca qui per scaricare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in formato PDF da compilare e re-inviare unitamente ad una copia del documento d’identità ad uno dei seguenti recapiti:
e-mail: [email protected]
Fax: 0983 547176
Posta: goEnergy S.r.l., Via A. De Gasperi, 12 – 87064 Corigliano – Rossano (CS), A.U. Corigliano.
Agevolazioni tariffarie previste dalla Deliberazione 565/2023/R/COM del 30 Novembre 2023
Con Decreto legge n. 104/23, convertito con modificazioni in L. n. 136 del 9 ottobre 2023, il Legislatore è nuovamente intervenuto a tutela delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei Comuni, o frazioni di Comuni, di cui all’allegato 1 del Decreto legge n. 61/23, prevedendo agevolazioni tariffarie per le forniture di energia elettrica e gas naturale, asservite ad abitazioni o sedi, che abbiano riportato i maggiori danni. La relativa disciplina applicativa è stata demandata all’Autorità di regolazione energia reti e ambiente (ARERA) che, con Delibera 565/2023/R/COM, ha individuato l’entità delle agevolazioni tariffarie e le modalità per farne richiesta. Le agevolazioni tariffarie riguardano le fatture emesse o da emettere riferite ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 per le quali ARERA ha previsto che non si applichino:
– le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete;
– le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti;
– i corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per eventuali disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze.
Le agevolazioni sono cumulabili con il bonus elettrico e il bonus gas e ciascun soggetto beneficiario può goderne in tanti punti di fornitura, quanti erano quelli attivi alla data dell’1 maggio 2023. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, i soggetti titolari delle forniture di energia elettrica e gas naturale attive alla data dell’1 maggio 2023 nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui all’allegato 1 del decreto-legge 61/23, presentano all’esercente l’attività di vendita istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo:
– in caso di forniture domestiche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, attestante che la fornitura è asservita ad un’abitazione che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di un’ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione o di idonea documentazione rilasciata dal Comune territorialmente competente;
– in caso di forniture non domestiche, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, attestante che la fornitura è asservita ad una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di una perizia asseverata o giurata, con riferimento ai soli danni di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 3 dell’ordinanza del 25 ottobre 2023, n. 11 (ossia, danni tali da rendere necessaria la ricostruzione dell’immobile e/o la sua delocalizzazione, anche temporanea);
– gli elementi identificativi della fornitura domestica o non domestica asservita all’abitazione e/o sede.
Per richiedere le agevolazioni il Cliente deve inoltrare l’apposita istanza (scarica qui il modulo) a goEnergy S.r.l. via e-mail agli indirizzi [email protected] o [email protected] .
goEnergy S.r.l. trasmetterà l’istanza del Cliente al Distributore locale competente che verificherà se l’utenza era già attiva alla data del 1° maggio 2023. Per i Clienti che hanno beneficiato della proroga della sospensione dei termini di pagamento delle bollette sino al 31 ottobre 2023 (ai sensi della Delibera 390/2023/R/COM), la normativa regolatoria prevede che il Fornitore emetta una fattura di conguaglio, oggetto di apposito piano di rateizzazione secondo quanto previsto dall’art. 8 della Delibera 267/2023/R/COM, che contabilizzi, oltre agli importi sospesi sino al 31 ottobre 2023, anche quelli relativi ai consumi di competenza dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023, comprensivi delle eventuali agevolazioni spettanti. Qualora fosse già stata emessa la fattura di conguaglio, e relativo piano di rateizzazione, con riferimento agli importi sospesi ai sensi della Deliberazione 267/2023/R/com, per i clienti che presentino istanza per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie:
– i termini di pagamento delle rate non ancora scadute verranno sospesi, al fine di consentire ai clienti di corrispondere gli importi dovuti e non ancora pagati solo successivamente all’emissione di una nuova fattura di conguaglio che contabilizzi, oltre ai pagamenti sospesi, quelli relativi ai consumi comprensivi delle agevolazioni spettanti;
– gli importi dovuti e non ancora pagati verranno rateizzati su un numero di rate corrispondente a quelle non ancora scadute. Qualora l’istanza per usufruire delle previste agevolazioni tariffarie pervenisse successivamente al completo pagamento del piano di rateizzazione, oppure qualora il numero di rate restanti non fosse sufficiente a garantire il riconoscimento delle agevolazioni spettanti, si provvederà a corrispondere al Cliente gli importi relativi alle predette agevolazioni nell’ambito della fatturazione ordinaria, a partire dalla prima fattura utile ovvero dal primo avviso di pagamento utile. goEnergy S.r.l. ha inviato ai Clienti interessati dai recenti provvedimenti in materia di agevolazioni tariffarie una comunicazione informativa a mezzo e-mail (ove disponibile) o a mezzo posta, disponibile anche di seguito: “Comunicazione ai sensi della Del.565/2023/R/COM“.
goEnergy s.r.l. esprime la propria vicinanza a coloro che sono stati colpiti da tali eventi, ricordando che il proprio servizio clienti è a completa disposizione per ulteriori informazioni.