Canone RAI
Il Canone RAI è un’imposta sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive. Il pagamento del canone è obbligatorio per chiunque possegga uno dei suddetti apparecchi. La detenzione si presume nei confronti dei titolari di utenza domestica residente di fornitura elettrica.
Secondo la Legge di Stabilità del 2016: “Devono pagare il canone RAI tutti coloro che possiedono, nel luogo della propria residenza, un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive, ovvero qualsiasi apparecchio munito di sintonizzatore per la ricezione del segnale dall’antenna radiotelevisiva.”
La stessa legge stabilisce che l’importo del canone TV sia addebitato, a rate, nella bolletta dell’elettricità qualora:
• un componente della famiglia anagrafica sia intestatario di un contratto di fornitura elettrica nell’abitazione in cui hai la residenza;
• possegga una tv o un apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive.
Con la Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213), l’importo del canone televisivo ammonta a 70€. Tale importo verrà suddiviso in 10 rate da 7,00 € nelle bollette della luce da gennaio a ottobre. L’addebito varierà in funzione della frequenza di fatturazione della bolletta di energia elettrica (7,00 € in caso di bollette mensili; 14,00 € in caso di bollette bimestrali).
Puoi essere esonerato dal pagamento del canone RAI nel caso in cui:
- Non possiedi un televisore o un apparecchio atto a ricevere il segnale radiotelelvisivo, scopri per quali apparecchiature si deve pagare il canone RAI.
- Hai compiuto 75 anni e possiedi un reddito annuo non superiore a 8.000 euro.
- Sei un agente diplomatico, funzionario o impiegato consolare, funzionario di organizzazioni internazionali oppure un militare di cittadinanza non italiana o personale civile non residente in Italia, di cittadinanza non italiana, appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.
In questo caso devi compilare e inviare un modulo di Dichiarazione Sostitutiva, per comunicare il tuo diritto all’esenzione, e non ricevere l’addebito in bolletta. Tale dichiarazione deve essere inviata entro le seguenti date:
- il 31 gennaio 2024 per essere esentati per l’intero anno;
- il 30 giugno 2024 per essere esentati per il secondo semestre 2024, da luglio a dicembre.
La dichiarazione deve essere presentata ogni anno tramite uno dei seguenti canali:
- Sito web dell’Agenzia delle Entrate raggiungibile cliccando qui;
- PEC con firma digitale all’indirizzo [email protected];
- Raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.