Canone RAI

 

Il Canone RAI è un’imposta sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive. Il pagamento del canone è obbligatorio per chiunque possegga uno dei suddetti apparecchi. La detenzione si presume nei confronti dei titolari di utenza domestica residente di fornitura elettrica.

Secondo la Legge di Stabilità del 2016: “Devono pagare il canone RAI tutti coloro che possiedono, nel luogo della propria residenza, un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive, ovvero qualsiasi apparecchio munito di sintonizzatore per la ricezione del segnale dall’antenna radiotelevisiva.”

La stessa legge stabilisce che l’importo del canone TV sia addebitato, a rate, nella bolletta dell’elettricità qualora:
• un componente della famiglia anagrafica sia intestatario di un contratto di fornitura elettrica nell’abitazione in cui hai la residenza;
• possegga una tv o un apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive.

Con la Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), l’importo del canone televisivo ammonta a 90 €. Tale importo verrà suddiviso in 10 rate da 9,00 € nelle bollette della luce da gennaio a ottobre. L’addebito varierà in funzione della frequenza di fatturazione della bolletta di energia elettrica (9,00 € in caso di bollette mensili; 18,00 € in caso di bollette bimestrali).

Puoi essere esonerato dal pagamento del canone RAI nel caso in cui:

  • Non possiedi un televisore o un apparecchio atto a ricevere il segnale radiotelelvisivo, scopri per quali apparecchiature si deve pagare il canone RAI.
  • Hai compiuto 75 anni e possiedi un reddito annuo non superiore a 8.000 euro.
  • Sei un agente diplomatico, funzionario o impiegato consolare, funzionario di organizzazioni internazionali oppure un militare di cittadinanza non italiana o personale civile non residente in Italia, di cittadinanza non italiana, appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.

La Dichiarazione di non detenzione di apparecchio TV per l’esonero al pagamento del canone RAI deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate:

  • dal 1° luglio dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno solare di riferimento, per essere esentati per l’intero anno;
  • dal 1° febbraio al 30 giugno dell’anno solare di riferimento,  per essere esentati per il secondo semestre dello stesso anno.

La dichiarazione di non detenzione deve essere presentata ogni anno tramite uno dei seguenti canali:

  • Sito web dell’Agenzia delle Entrate raggiungibile cliccando qui;
  • PEC con firma digitale all’indirizzo [email protected];
  • Raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Per maggiori informazioni, ti invitiamo a visitare la pagina web dell’Agenzia delle Entrate

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